NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AL DPCM VALIDO FINO AL 3 DICEMBRE 2020
È stato pubblicato sulla G.U. il DPCM le cui disposizioni si applicano sino al 3 dicembre 2020.
Le attività di mediazione immobiliare, mediazione merceologica e mediazione
creditizia non sono state oggetto di sospensione, né sono state oggetto di provvedimenti
particolari.
Si potrà quindi proseguire nell’esercizio delle predette attività nel rispetto
ovviamente di tutte le disposizioni di carattere generale contenute nel predetto DPCM,
soprattutto in tema di distanziamento sociale e igiene, nonché nel rispetto delle eventuali
prescrizioni particolari emanate da Regioni e Comuni di appartenenza.
Si riassumono le principali disposizioni di carattere generale contenute nel predetto
DPCM (per quanto di interesse nello svolgimento delle predette attività di mediazione):
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative. È in ogni caso fortemente
raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, o per svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi.
- L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento
fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
- È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Queste disposizioni valgono per tutti gli operatori.
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Come già saprete il DPCM ha poi introdotto delle differenziazioni sulla base di scenari
legati alla rilevanza del rischio contagio, prevedendo disposizioni specifiche nel caso in cui le
Regioni (ove è svolta l’attività) siano collocate in uno scenario cosiddetto di tipo 3 o di tipo
4.
Ciascun operatore quindi dovrà aver cura di verificare ove è collocata la Regione in cui
svolge la propria attività lavorativa e se la stessa Regione, o il Comune di appartenenza,
abbiano emanato disposizioni integrative a quelle contenute nel DPCM 3.11.2020.
In particolare si segnala, sempre con riferimento a quanto di interesse per lo svolgimento
dell’attività di mediazione, che qualora l’attività sia svolta in una Regione rientrante nello
scenario di tipo 3:
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tali Regioni
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per
situazioni di necessità. Il transito sui predetti territori è consentito qualora necessario
a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi
in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del decreto;
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune
diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Qualora invece si sia in presenza di uno scenario 4:
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori rientranti in tali Regioni,
nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Il transito sui predetti territori è
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto.
In definitiva:
- Le attività di mediazione immobiliare, merceologica e creditizia non rientrano tra
quelle sospese, né sono state oggetto di disposizioni particolari;
- Si può continuare ad operare nel rispetto delle misure di contenimento del contagio
già note ed applicate da maggio scorso, in particolare rispettando i contenuti del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto
il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Scritto da: Fimaa (Federazione Italiana Mediazione Agenti d'Affari)
18-11-2020